Art. 1
In vigore dal 23 ago 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi 13 novembre 1859, N. 3725, 30 giugno 1872, N. 893 (Serie 2ª), e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª);
Veduto che per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Recanati in data 23 settembre 1887, è stabilito che lo stesso Comune a fin di ottenere che nella detta città sia istituito un Regio Ginnasio, si obbliga, fra le atre condizioni, non solo di provvedere il locale, e tutto il materiale scientifico, e non scientifico necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma annua di (lire 11,268) undicimila duecento sessantotto.
Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1888-89;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nella città di Recanati, a cominciare dal 1° ottobre 1888 e colle condizioni sovraccennate, è istituito un Regio Ginnasio da mantenersi nella forma prescritta dalle predette leggi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° luglio 1888.
UMBERTO.
BOSELLI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-07-01;5559#art-1