Art. 1

In vigore dal 2 ago 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto del 7 agosto 1887, n. 5053, col quale furono classificati vari porti marittimi, secondo il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato con R. decreto del 2 aprile 1885, n. 3095, annoverandosi fra quelli di 3ª classe il porto di Pozzuoli, appartenente alla provincia di Napoli; Visto il ricorso presentato dal Comune di Pozzuoli il 16 maggio ultimo, allo scopo di ottenere che quel porto sia assegnato alla 2ª classe, 2ª serie della categoria seconda; Considerando che tale reclamo può ammettersi come domanda di variazione di classe di quel porto, a causa del suo accresciuto movimento commerciale regolarmente constatato; Visto il 3° comma dell'articolo 3° del menzionato testo di legge; Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il porto di Pozzuoli, che con R. decreto del 7 agosto 1887, n. 5053, fu compreso nell'elenco E dei porti di 2ª categoria, 3ª classe, viene inscritto fra quelli di 2ª classe, 2ª serie, e nella categoria medesima; con decorrenza dal 1° luglio 1888 in poi, ferma rimanendo la designazione degli enti interessati con le quote di concorso loro attribuite, giusta il menzionato elenco E, annesso al detto decreto 7 agosto 1887. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, Dato a Roma, addì 28 giugno 1888. UMBERTO. G. Saracco. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-06-28;5511#art-1

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Art. 1 Che inscrive nei porti marittimi di 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria il porto di Pozzuoli (Napoli). — Testo vigente | Portale Normativo