Art. 1
In vigore dal 2 ago 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Reale decreto del 7 agosto 1887, n. 5053, col quale furono classificati vari porti marittimi, secondo il testo di legge 2 aprile 1885, n. 3095, annoverandosi fra quelli di 3ª classe della 2ª categoria il porto di Riposto, appartenente alla provincia di Catania;
Visto il ricorso fatto dal Comune di Riposto, con data 12 febbraio 1888, allo scopo di ottenere che quel porto sia assegnato alla 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria;
Considerando che tale ricorso non può ammettersi contro la legittimità del menzionato decreto Reale, ma può invece ritenersi come domanda di variazione di classe del porto suddetto, appoggiata a sufficienti documenti giustificativi della maggiore importanza di quello scalo marittimo;
Visto il 3° capoverso dell'art. 3° del menzionato testo di legge;
Veduti i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il porto di Riposto, che con Reale decreto 7 agosto 1887 fu compreso nell'elenco E dei porti marittimi di 2ª categoria, 3ª classe, viene inscritto fra quelli della 2ª classe, 2ª serie, e nella categoria medesima, con effetto dal 1° luglio 1888, ferma stando la designazione degli Enti interessati con le quote di concorso loro attribuite, giusta l'elenco E allegato al menzionato decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.
UMBERTO.
G. Saracco.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-06-24;5510#art-1