Art. 1

In vigore dal 2 ago 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il Reale decreto del 7 agosto 1887, n. 5053, col quale furono classificati vari porti marittimi, secondo il testo di legge 2 aprile 1885, n. 3095, annoverandosi fra quelli di 3ª classe della 2ª categoria il porto di Riposto, appartenente alla provincia di Catania; Visto il ricorso fatto dal Comune di Riposto, con data 12 febbraio 1888, allo scopo di ottenere che quel porto sia assegnato alla 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria; Considerando che tale ricorso non può ammettersi contro la legittimità del menzionato decreto Reale, ma può invece ritenersi come domanda di variazione di classe del porto suddetto, appoggiata a sufficienti documenti giustificativi della maggiore importanza di quello scalo marittimo; Visto il 3° capoverso dell'art. 3° del menzionato testo di legge; Veduti i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il porto di Riposto, che con Reale decreto 7 agosto 1887 fu compreso nell'elenco E dei porti marittimi di 2ª categoria, 3ª classe, viene inscritto fra quelli della 2ª classe, 2ª serie, e nella categoria medesima, con effetto dal 1° luglio 1888, ferma stando la designazione degli Enti interessati con le quote di concorso loro attribuite, giusta l'elenco E allegato al menzionato decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 giugno 1888. UMBERTO. G. Saracco. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-06-24;5510#art-1

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