Art. 1
In vigore dal 26 ago 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto il testamento olografo in data 20 ottobre 1881, con cui il fu cav. Siciliano costituì sopra i suoi beni una rendita di lire 637.50 da distribuirsi ai poveri della diocesi di Palermo;
Vista la domanda presentata per la costituzione del legato suddetto in ente morale e per l'approvazione del relativo statuto organico;
Visto il voto emesso dalla deputazione provinciale di Palermo in data 23 gennaio 1886 e 21 aprile 1888;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie e il relativo regolamento 27 novembre dello stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'opera pia legato Siciliano in Palermo è costituita in ente morale e sarà amministrata dalla locale congregazione di carità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-06-24;3027#art-1