Art. 1
In vigore dal 25 ago 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto il testamento 21 dicembre 1876, con cui Rosa Lancia vedova Giacobbe, lasciò alla congregazione di carità di Arizzano, una casa in Milano, con l'obbligo fra altri, di istituire in Arizzano stesso un asilo infantile per almeno quaranta bambini, maschi e femmine, di genitori poveri della parrocchia di San Martino, e lasciò inoltre due piccole case nel detto comune di Arizzano, per collocarvi l'istituto;
Vista l'istanza presentata dalla suddetta congregazione di carità per ottenere l'erezione in corpo morale dell'asilo infantile e la contemporanea approvazione dello statuto organico corrispondente, e altresì del proprio;
Visto detto statuto organico;
Viste le deliberazioni 16 novembre 1887 e 29 febbraio 1888 della deputazione provinciale di Novara, e ritenuto che all'asilo fu assegnata la somma annua di lire 2000;
Vista la legge 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile Rosa Lancia nel comune di Arizzano a favore dei fanciulli poveri della parrocchia di San Martino è eretto in corpo morale, ed è autorizzato ad accettare il lascito fattogli dalla fondatrice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-06-24;3016#art-1