Art. 2
In vigore dal 3 ago 1888
È approvato il relativo statuto organico in data 1° giugno 1887, composto di sessantacinque articoli con che però nell'inciso lettera i dell'art. 38 siano tolte le parole «salvo l'osservanza del disposto degli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862» e inserite invece in continuazione dell'art. 62 «Lo statuto stesso sarà indi munito di visto e sottoscritto dal ministro proponente.»
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1888.
Reg. 163. Atti del Governo a f. 166. Zainy.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-06-10;2994#art-2