Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-06-07;5479#art-1

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Art. 1 Che rimanda ad altra epoca, nella parte che concerne le diarie e indennita' spettanti ai custodi idraulici, l'applicazione del regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua, approvato con R. decreto 25 marzo 1888, N. 5379, (Serie 3ª). — Testo vigente | Portale Normativo