Art. 1
In vigore dal 3 ago 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato col R. decreto del 2 aprile 1885, n. 3095;
Sentiti i Consigli delle Provincie e dei Comuni interessati;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvata la classificazione nella 2ª categoria, e nelle classi rispettivamente indicate, degli undici porti marittimi compresi nei tre elenchi A, B, C, annessi al presente Decreto, visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, ed è pure approvata la designazione degli Enti interessati nelle spese dei porti medesimi, con le quote di concorso ad essi Enti attribuite, come risulta dagli elenchi anzidetti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1888.
UMBERTO
G. Saracco.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Gli Elenchi A, B, C, annessi al presente decreto, si pubblicano nel foglio di supplemento, N. 170, in data d'oggi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-06-03;5477#art-1