Art. 1
In vigore dal 20 lug 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda presentata dal comitato fondatore dell'asilo infantile di San Quirico per ottenere l'erezione in corpo morale del pio istituto e l'approvazione del corrispondente statuto organico;
Visto detto statuto organico;
Viste le deliberazioni 17 giugno 1886 e 16 febbraio 1888 della deputazione provinciale di Genova;
Visti gli altri atti corrispondenti e ritenuto che l'asilo si mantiene con i redditi di un proprio capitale, i quali ascendono a circa lire 500 annue col prodotto delle azioni degli oblatori e delle rette mensili pagate dai fanciulli non poveri e con i frutti dei due lasciti Oneto e Raggio del valore complessivo di lire 12,500;
Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile di S. Quirico è eretto in corpo morale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-05-31;2977#art-1