Art. 1

In vigore dal 14 ago 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi sulla Pubblica Istruzione; Veduto che per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Carmagnola, in data 14 luglio 1887, è stabilito che lo stesso comune, a fin di ottenere che sia dichiarato governativo il suo Liceo Ginnasio, si obbliga, fra le altre condizioni, non solo di provvedere il locale e tutto il materiale non scientifico necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma annua di lire quindicimila (lire 15,000); Veduto il bilancio di accertamento della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1887-88 e quello di previsione per l'esercizio 1888-89; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Nella città di Carmagnola, a cominciare dal 1° ottobre 1888 e colle condizioni sovraccennate, è istituito un R. Liceo Ginnasio da mantenersi nella forma prescritta dalla legge 10 novembre 1859, N. 3725 e dalle leggi 30 giugno 1872, N. 193 (Serie 2ª) e 23 giugno 1877, N. 3918, (Serie 2ª). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 maggio 1888. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-05-13;5547#art-1

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Art. 1 Che istituisce in Carmagnola (Torino) un Regio liceo ginnasio. — Testo vigente | Portale Normativo