Art. 1

In vigore dal 21 giu 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l'istanza 14 luglio 1886, con cui il presidente del consiglio della università israelitica di Firenze ha chiesto che sia eretto in corpo morale il pio istituto israelitico di arti e mestieri, esistente in quella città, e ne sia approvato lo statuto organico; Visti gli atti e documenti prodotti a corredo intorno alla origine, allo scopo ed alla consistenza patrimoniale di detto istituto, da cui risulta che l'istituto stesso provvede attualmente all'esercizio delle sue beneficenze con un reddito annuo di lire 3400 circa; Visto lo schema dello statuto organico suddetto, e ritenutolo conforme all'indole ed allo scopo di detta istituzione pia; Vista la deliberazione 26 aprile 1888 della deputazione provinciale di Firenze; Visto l'articolo 25 della legge 3 agosto 1862, numero 753, sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il pio istituto israelitico di arti e mestieri di Firenze è eretto in corpo morale, ed è approvato lo statuto organico di esso in data 14 gennaio 1887, composto di quindici articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 maggio 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1888. Reg. 163. Atti del Governo a f. 71. Zainy. Luogo del sigillo V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-05-13;2952#art-1

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Art. 1 Che erige in corpo morale il pio istituto israelitico di arti e mestieri di Firenze e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo