Art. 2
In vigore dal 20 giu 1888
È approvato lo statuto organico di detto istituto in data 25 marzo 1888, composto di ventinove articoli, visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1888.
Reg. 163. Atti del Governo a f. 69. Zainy.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-05-13;2950#art-2