Art. 1
In vigore dal 15 mag 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
vista la legge 1° gennaio 1886, n. 3620 (Serie 3ª) e l'altra 18 aprile dello stesso anno, n. 3795 (Serie 3ª);
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno ed interim per gli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa a Parigi fra l'Italia ed altri Stati il 14 marzo 1884 e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 31 dicembre 1885, sarà applicata dall'Italia a partire dal 1° maggio 1888.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1888.
UMBERTO.
Crispi.
G. Saracco.
G. Zanardelli.
B. Brin.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-29;5371#art-1