Art. 1

In vigore dal 15 mag 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA vista la legge 1° gennaio 1886, n. 3620 (Serie 3ª) e l'altra 18 aprile dello stesso anno, n. 3795 (Serie 3ª); Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno ed interim per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: La Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa a Parigi fra l'Italia ed altri Stati il 14 marzo 1884 e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 31 dicembre 1885, sarà applicata dall'Italia a partire dal 1° maggio 1888. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 aprile 1888. UMBERTO. Crispi. G. Saracco. G. Zanardelli. B. Brin. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-29;5371#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Concernente l'applicazione della Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini. — Testo vigente | Portale Normativo