Art. 2

In vigore dal 12 giu 1888
È approvato il relativo statuto organico in data 18 ottobre 1887, composto di numero dodici articoli purchè siavi aggiunta la disposizione che il sorteggio dei maritaggi sia eseguito con l'intervento di un componente la congregazione di carità e sul predio Cortivecchi appartenente all'erede Pasimene sia ascritta regolare ipoteca. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 aprile 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1888. Reg. 163. Atti del Governo a f 43. Zainy. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-19;2932#art-2

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