Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-08;5366#art-2

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Art. 2 Che modifica le tabelle A e B (Art. 7) del Regolamento per l'esecuzione della legge, sul lavoro dei fanciulli negli opifizi industriali, nelle cave e nelle miniere, 11 febbraio 1886, n. 3657 (Serie 3ª). — Testo vigente | Portale Normativo