Art. 2

In vigore dal 30 mag 1888
Il pio istituto elemosiniero Pavolini è eretto in corpo morale, e sarà governato in base allo statuto organico suddetto in data 10 marzo 1888, composto di quattordici articoli, che viene da Noi approvato, e sarà, d'ordine Nostro, munito d'autenticazione dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osserservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 23 aprile 1888. Reg. 163. Atti del Governo a f. 7. Zainy. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-08;2918#art-2

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Art. 2 Che autorizza la societa' di esecutori di pie disposizioni in Siena, ad accettare la eredita' Pavolini per la fondazione di un pio istituto elemosiniero, lo erige in corpo morale e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo