Art. 1

In vigore dal 26 mag 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda dell'amministrazione dell'asilo per i rachitici in Mantova per ottenere l'erezione in corpo morale del pio istituto con l'approvazione del relativo statuto organico, e l'autorizzazione ad accettare il lascito disposto a favore dell'istituto medesimo da Amalia Zanetti Baroni con le disposizioni testamentarie 11 e 20 agosto 1886; Viste dette disposizioni testamentarie e lo statuto organico; Viste le deliberazioni 22 settembre e 14 ottobre 1887 della deputazione provinciale, e ritenuto che l'asilo ha i mezzi sufficienti per provvedere alla propria esistenza; Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo per i rachitici in Mantova è eretto in corpo morale e la sua amministrazione è autorizzata ad accettare il lascito disposto a favore dello istituto da Amalia Zanetti Baroni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-08;2906#art-1

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