Art. 1

In vigore dal 13 mag 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda del consiglio comunale di Civitella Casanova (Teramo) di cui nelle deliberazioni 2 ottobre 1881 e 14 maggio 1882 per la trasformazione dei locali monti frumentario e pecuniario in una cassa di prestiti e risparmi, il cui capitale di dotazione ammonta alla somma di lire 14,464.79; Visto lo statuto organico deliberato dallo stesso consiglio comunale per l'amministrazione della nuova opera pia; Viste le deliberazioni 1° ottobre e 10 dicembre 1881 delle amministrazioni dei suddetti monti frumentario e pecuniario; Visto il voto della deputazione provinciale in data 24 maggio 1887; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . I monti frumentario e pecuniario di Civitella Casanova sono trasformati in una cassa di prestiti e risparmi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-29;2886#art-1

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