Art. 1
In vigore dal 13 mag 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda del consiglio comunale di Civitella Casanova (Teramo) di cui nelle deliberazioni 2 ottobre 1881 e 14 maggio 1882 per la trasformazione dei locali monti frumentario e pecuniario in una cassa di prestiti e risparmi, il cui capitale di dotazione ammonta alla somma di lire 14,464.79;
Visto lo statuto organico deliberato dallo stesso consiglio comunale per l'amministrazione della nuova opera pia;
Viste le deliberazioni 1° ottobre e 10 dicembre 1881 delle amministrazioni dei suddetti monti frumentario e pecuniario;
Visto il voto della deputazione provinciale in data 24 maggio 1887;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
I monti frumentario e pecuniario di Civitella Casanova sono trasformati in una cassa di prestiti e risparmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-29;2886#art-1