RegolamentoTitolo QUARTO

Art. 88

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-25;5379#art-r-88

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Art. 88 Che approva l'unito regolamento per la custodia difesa e guardia dei corsi di acqua. — Testo vigente | Portale Normativo