Art. 1

In vigore dal 10 mag 1888
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduti gli articoli 3 e 4 della legge 21 aprile 1886, N. 3797, (Serie 3ª) che riparte il territorio emerso dal lago di Fucino tra i Comuni ripuari; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, che sarà munito di visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, per l'esecuzione della citata legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1888. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-25;5359#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che approva l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 21 aprile 1886, n. 3797 (Serie 3ª) concernente la ripartizione del territorio emerso dal lago di Fucino tra i comuni ripuari. — Testo vigente | Portale Normativo