Art. 1
In vigore dal 26 apr 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 3 della legge (testo unico) sul credito fondiario, approvato con regio decreto 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª);
Veduta la deliberazione presa nelle sedute del 7 e 23 febbraio 1887 dalla deputazione amministratrice del credito fondiario del monte dei Paschi di Siena;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È autorizzata l'istituzione di agenzie del credito fondiario del monte dei Paschi di Siena nelle seguenti due città:
Città di Castello (provincia di Perugia) pei mandamenti di Città di Castello, Gubbio e Umbertide;
Volterra (provincia di Pisa) per l'intiero circondario di Volterra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 29 marzo 1888.
Reg. 162. Atti del Governo a f. 62. Mazzucchelli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
B. GRIMALDI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-18;2858#art-1