Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-11;5318#art-2

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Art. 2 E' data autorizzazione al comune di Venezia di applicare le disposizioni degli articoli ivi menzionati della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dichiarando di pubblica utilita' le opere da eseguirsi per il miglioramento delle condizioni igieniche della citta'. — Testo vigente | Portale Normativo