Art. 3

In vigore dal 8 mag 1888
Il detto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei Conti addì 9 aprile 1888. Reg. 162. Atti del Governo a f. 98. Zainy. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-11;2872#art-3

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