Art. 3
In vigore dal 8 mag 1888
Il detto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei Conti addì 9 aprile 1888.
Reg. 162. Atti del Governo a f. 98. Zainy.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-11;2872#art-3