Art. 1
In vigore dal 22 apr 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;
Visto il regio decreto del 13 novembre 1862, n. 971;
Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Palermo in data 4 febbraio 1888;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Per la elezione dei componenti la camera di commercio ed arti di Palermo, i comuni di Lercara e Palazzo Adriano, sono distaccati dalle rispettive sezioni elettorali di Termini Imerese e Corleone e costituiranno due separate sezioni elettorali commerciali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° marzo 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1888.
Reg. 162. Atti del Governo a f. 48. Mazzucchelli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.
B. GRIMALDI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-01;2849#art-1