Art. 1

In vigore dal 22 apr 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'articolo 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680; Visto il regio decreto del 13 novembre 1862, n. 971; Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Palermo in data 4 febbraio 1888; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Per la elezione dei componenti la camera di commercio ed arti di Palermo, i comuni di Lercara e Palazzo Adriano, sono distaccati dalle rispettive sezioni elettorali di Termini Imerese e Corleone e costituiranno due separate sezioni elettorali commerciali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° marzo 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1888. Reg. 162. Atti del Governo a f. 48. Mazzucchelli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. B. GRIMALDI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-01;2849#art-1

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Art. 1 Che costituisce in due separate sezioni elettorali commerciali i due comuni di Lercara e Palazzo Adriano. — Testo vigente | Portale Normativo