Art. 1
In vigore dal 13 apr 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione 28 ottobre 1886, con cui il consiglio comunale di Novara divisò di proporre a favore di una istituenda società di patronato pei liberati dal carcere la inversione dei redditi dei tre lasciti Leonardi, De Vecchi e Ferruta, destinati a beneficio di carcerati e carcerandi, ed amministrati i primi due dal locale monte di pietà ed il terzo dalla congregazione di carità;
Vista la deliberazione 4 ottobre 1887 del comitato promotore di detta società di patronato, relativa alla erezione di essa in corpo morale ed alla approvazione di analogo disegno di statuto organico;
Visti gli atti e i documenti prodotti a corredo, da cui risulta che il reddito annuo del lascito Leonardi è di lire 19.20, quello del lascito De Vecchi di lire 801.33, e quello del lascito Ferruta di lire 140;
Visto l'anzidetto schema di statuto, secondo cui scopo della società è quello di assistere i liberati dal carcere del circondario di Novara, di indirizzarli e di coadiuvarli nella loro morale riabilitazione;
Viste le deliberazioni 8 giugno e 16 novembre 1887 della deputazione provinciale di Novara;
Visti gli articoli 23, 24 e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie;
Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È autorizzata la inversione dei redditi dei legati pii Leonardi, De Vecchi e Ferruta a favore della società di patronato pei liberati dal carcere istituita nella città di Novara.
La società stessa è eretta in corpo morale, e sarà governata in base dello statuto organico in data 12 aprile 1886, composto di ventitre articoli, che viene da noi a tal uopo approvato, e sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1888.
Reg. 162 Atti del Governo a f 27. Mazzucchelli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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