Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-02-23;5234#art-1

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Art. 1 Che concede uno speciale trattamento agli agenti ausiliari del Corpo delle guardie di P. S. a piedi, e abroga le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con R. decreto n. 1552 (Serie 3ª). — Testo vigente | Portale Normativo