Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-02-23;2889#art-2

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Art. 2 Col quale l'«ospizio Bancalari» per gli artigianelli e la fondazione per l'istruzione della discendenza maschile istituita in Chiavari dal fu sacerdote don Francesco Bancalari sono eretti in corpo morale, autorizza l'accettazione delle sostanze lasciate in loro favore e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo