Art. 2 Col quale l'«ospizio Bancalari» per gli artigianelli e la fondazione per l'istruzione della discendenza maschile istituita in Chiavari dal fu sacerdote don Francesco Bancalari sono eretti in corpo morale, autorizza l'accettazione delle sostanze lasciate in loro favore e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo