Art. 1
In vigore dal 24 apr 1888
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato col R. decreto del 2 aprile 1885, n. 3095;
Visto il R. decreto 7 agosto 1887, n. 5053 (Serie 3ª), col quale fu approvata la classificazione di 50 porti marittimi indicati nei cinque annessivi elenchi;
Sentiti i Consigli delle Provincie e dei Comuni interessati;
Uditi i pareri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio di Industria e Commercio, del Consiglio superiore di Marina e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvata la classificazione nella 2ª categoria degli otto porti marittimi indicati nei quattro elenchi annessi al presente decreto, visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, ed è pure approvata la designazione degli enti interessati nelle spese dei porti stessi, colla quota di concorso rispettivamente agli enti assegnata, come risulta dagli elenchi medesimi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 febbraio 1888.
UMBERTO.
G. Saracco.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-02-12;5263#art-1