Art. 1

In vigore dal 22 mar 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione 31 ottobre 1887, con cui la deputazione provinciale di Cosenza, in seguito a gravi irregolarità constatate nell'azienda delle opere pie dell'ospedale, dell'orfanotrofio e dell'ospizio dei trovatelli, note sotto la denominazione complessiva di opere della pubblica assistenza in quella città, divisò di proporre lo scioglimento dell'amministrazione loro; Visti i reclami e memoriali di protesta presentati dagli amministratori di dette opere pie contro il provvedimento sovraccennato; Attesochè le irregolarità riscontrate nella azienda delle pie istituzioni di che trattasi mediante ripetute inchieste, sono tali da giustificare pienamente l'applicazione della divisata misura di rigore; Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'amministrazione delle opere di pubblica assistenza nella città di Cosenza è disciolta, e la interinale sua gestione è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto della provincia, niun conto tenuto dei ricorsi in contrario prodotti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, Dato a Roma, addì 9 febbraio 1888. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1888. Reg. 161. Atti del Governo a f. 146 Pellizzoli. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-02-09;2829#art-1

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Art. 1 Che scioglie l'amministrazione delle opere di pubblica assistenza in Cosenza e ne affida temporaneamente la gestione ad un delegato straordinario. — Testo vigente | Portale Normativo