Art. 1

In vigore dal 24 mar 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Visto il testamento 6 ottobre 1886, col quale Raffaele Bimonte nominò sua erede la congregazione di carità di Castelvetere sul Calore coll'obbligo di fondare in quel luogo un asilo infantile; Vista la domanda presentata da detta congregazione di carità per essere autorizzata ad accettare l'eredità e per ottenere la erezione in corpo morale dell'asilo infantile e l'approvazione del relativo statuto organico, nonché di quello proprio e dell'altro per l'opera pia di S. Maria delle Grazie e SS. Corpo di Cristo od ospedale da essa amministrato; Visti detti tre statuti organici; Viste le deliberazioni 7 agosto 1886 e 9 agosto 1887 della deputazione provinciale di Avellino, e ritenuto che l'eredità Bimonte ascende al valore capitale di lire 45,120; Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . La congregazione di carità di Castelvetere sul Calore è autorizzata ad accettare l'eredità disposta a suo favore da Raffaele Bimonte per la fondazione in luogo di un asilo infantile, il quale è eretto in corpo morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-02-09;2828#art-1

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