Art. 1

In vigore dal 17 mar 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda del consiglio comunale di Santa Severina (Catanzaro), di cui nella deliberazione 12 febbraio 1879, 22 ottobre 1880, 28 aprile 1882 e 26 marzo 1883, per la inversione del prezzo di ettolitri 162,55 di grano del locale monte frumentario in lire 3746,86, oltre gli interessi in lire 655,70 dal 1882 al 1886 al fine di istituire una cassa di prestanze agrarie; Visto lo statuto organico della nuova opera pia; Visto il voto espresso dalla deputazione provinciale nelle sedute, 22 febbraio 1879 e 11 maggio 1887; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvata l'inversione della suindicata somma di lire 3746,86 cogli interessi dal 1882 al 1886 in lire 655,70, rappresentante il prezzo di ettolitri 162,55 di grano del monte frumentario di Santa Severina per la istituzione di una cassa di prestanza agrarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-02-09;2824#art-1

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