Art. 1
In vigore dal 22 apr 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto la domanda fatta dalla deputazione amministrativa dell'istituto Rinaldi in Cottanello per essere autorizzata ad alienare gli immobili appartenenti all'istituto medesimo, eccettuate le case destinate alle scuole, e convertirne il prezzo in rendita pubblica dello Stato.
Ritenuta la convenienza di concedere all'istituto Rinaldi la chiesta autorizzazione per lo stato di progressivo deperimento in cui trovansi gli stabili ad esso appartenenti, e la necessità di forti spese di restauro, alle quali non possono bastare i redditi, dei quali può disporre la deputazione succitata;
Sentito consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La deputazione amministrativa dell'istituto Rinaldi in Cottanello è autorizzata ad alienare ad asta pubblica gl'immobili appartenenti all'istituto medesimo, eccettuate le case destinate alle scuole, e convertirne il prezzo in rendita dello Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1888.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 2 aprile 1888.
Reg. 162. Atti del Governo a f. 68. Mazzucchelli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
M. COPPINO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-29;2862#art-1