Art. 1
In vigore dal 12 feb 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta l'istanza presentata dal canonico don Antonio Fossi per ottenere l'erezione in corpo morale dell'istituto femminile di San Silvestro da lui fondato in Firenze, e l'approvazione del corrispondente statuto organico;
Veduto detto statuto organico;
Vedute le deliberazioni 24 marzo 1885 e 11 maggio 1886 della deputazione provinciale;
Veduti gli altri atti presentati, e ritenuto che il pio istituto è fornito di apposito fabbricato e dispone della rendita media annuale di lire 68,000 circa;
Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
L' istituto femminile di San Silvestro come sopra fondato in Firenze dal canonico don Antonio Fossi è eretto in corpo morale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-15;2800#art-1