Art. 1
In vigore dal 19 feb 1888
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista l'istanza presentata dall'amministrazione provvisoria dell'asilo infantile fondato in Altessano frazione del comune di Venaria Reale per opera di una società di azionisti e coi concorsi dell'opera pia Barolo, della congregazione di carità e del comune, per ottenere l'erezione in corpo morale di detto istituto e l'approvazione del corrispondente statuto organico;
Visto detto statuto organico;
Vista la deliberazione 6 aprile 1887 della deputazione provinciale di Torino; e ritenuto che il pio istituto dispone di un'attività annua di lire 1565, costituita dalle azioni dei soci e dalle rette mensili pagate dagli alunni non poveri;
Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile come sopra fondato in Altessano frazione del comune di Venaria Reale è eretto in corpo morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-12;2810#art-1