Art. 1

In vigore dal 19 feb 1888
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista l'istanza presentata dall'amministrazione provvisoria dell'asilo infantile fondato in Altessano frazione del comune di Venaria Reale per opera di una società di azionisti e coi concorsi dell'opera pia Barolo, della congregazione di carità e del comune, per ottenere l'erezione in corpo morale di detto istituto e l'approvazione del corrispondente statuto organico; Visto detto statuto organico; Vista la deliberazione 6 aprile 1887 della deputazione provinciale di Torino; e ritenuto che il pio istituto dispone di un'attività annua di lire 1565, costituita dalle azioni dei soci e dalle rette mensili pagate dagli alunni non poveri; Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile come sopra fondato in Altessano frazione del comune di Venaria Reale è eretto in corpo morale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-01-12;2810#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo