Art. 2

In vigore dal 18 gen 1888
È approvato lo statuto organico del pio istituto medesimo, deliberato dall'assemblea dei benefattori in adunanza 17 giugno 1886, composto di ventisette articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 29 dicembre 1887. Reg. 161. Atti del Governo a f. 19. Pinelli-Ragusa. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-12-18;2781#art-2

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Art. 2 Che erige in corpo morale il pio istituto pei figli della provvidenza in Milano e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo