Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-12-01;2762#art-2

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Art. 2 Che erige in corpo morale il pio lascito istituito in Chiusa Sclafani (Palermo) dalla fu Carmela Crapa, autorizza gli amministratori del pio lascito ad accettare il fondo rustico disposto dalla testatrice, e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo