Art. 2
In vigore dal 18 gen 1888
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La provincia di Ravenna concorrerà al mantenimento della detta scuola con un annuo assegno di lire ottomila (L. 8000) e adempirà insieme con quel comune all'adempimento degli obblighi che loro incombono a tenore di legge e degli articoli 7 e seguenti del vigente regolamento del 21 giugno 1883.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-11-27;5113#art-2