Art. 1

In vigore dal 28 dic 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Visti i ricorsi e documenti prodotti dai comuni di Fossombrone e di Cagli circa la appartenenza amministrativa della frazione o parrocchia di S. Biagio in Lastreto; Viste le deliberazioni dei due comuni interessati in data 17 aprile e 9 ottobre 1885; Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Pesaro in data 24 agosto 1886; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Viste le leggi 20 marzo 1865, Allegati A e D; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La frazione o parrocchia detta l'Abbazia di S. Biagio in Lastreto, appartiene al comune di Fossombrone, il quale ha diritto di esercitarvi ogni giurisdizione civile, politica ed amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia: inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 4 novembre 1887. UMBERTO. CRISPI. Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-11-04;5074#art-1

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Art. 1 Che dichiara la frazione o parrocchia detta l'Abbazia di San Biagio in Lastreto sotto la giurisdizione del comune di Fossombrone. — Testo vigente | Portale Normativo