Art. 1
In vigore dal 8 dic 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testamento 2 novembre 1879, in atti del notaio Pasini, con cui il fu Marco Reiner del fu Beer legò alla Scuola israelitica di rito tedesco in Venezia, detta Scuola Grande Tedesca, una cartella di lire 100 di rendita sul debito pubblico dello Stato, affinché la rendita stessa fosse in perpetuo assegnata e distribuita ogni anno in detta scuola a dieci uomini fra i più poveri israeliti;
Vista l'istanza del presidente della prementovata Scuola Grande Tedesca, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare il pio lascito Reiner, la erezione di questo in corpo morale e l'approvazione dello statuto organico a tale uopo redatto;
Viste le deliberazioni 2 gennaio 1883 e 18 novembre 1884 della deputazione provinciale di Venezia;
Visto il disegno dello statuto organico suddetto;
Visti gli articoli 15, n. 3, e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'amministrazione della suddetta Scuola Grande Tedesca per gli israeliti in Venezia è autorizzata ad accettare il pio legato disposto dal fu Marco Reiner col testamento sovracitato.
Il pio legato stesso è eretto in corpo morale, e sarà amministrato in base all'anzidetto statuto organico, composto di dieci articoli, che viene da Noi approvato, e sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 30 ottobre 1887.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1887.
Reg. 160. Atti del Governo a. f. 45. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.
CRISPI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-30;2739#art-1