Art. 1

In vigore dal 1 dic 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduta la legge 7 luglio 1887, n. 4725 (Serie 3ª), con la quale la frazione Castione venne distaccata dal comune di Castello di Godego ed aggregata a quello di Loria, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Castello di Godego e di Loria, a cui si procederà appena la nuova lista elettorale sarà stata debitamente riformata giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nello esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 24 ottobre 1887. UMBERTO. CRISPI. Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-24;5020#art-1

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Art. 1 Concernente la separazione della frazione di Castione dal comune di Godego ed il suo aggregamento a quello di Loria. — Testo vigente | Portale Normativo