Art. 1

In vigore dal 12 nov 1887
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l'istanza a Noi prodotta dal sindaco del comune di Acicatena in data del 28 giugno 1887 diretta ad ottenere la inversione dei redditi della pia opera Strano a favore del locale asilo di Infanzia, già istituito, ma non peranco attivato per mancanza di mezzi, e la costituzione di una commissione speciale per l'amministrazione dei redditi stessi; Viste le deliberazioni analogamente prese dal consiglio comunale di Acicatena nelle tornate del 16 giugno e 28 dicembre 1886 per promuovere l'anzidetta riforma; Visti gli atti di fondazione dell'opera pia Strano, destinata ad elemosine a favore dei poveri di quella parrocchia di Santa Lucia, a doti di maritaggio ed a scopo d'istruzione, nonché i documenti prodotti a corredo, e ritenuta la convenienza di far luogo alla divisata inversione allo scopo di dare alle beneficenze dell'opera pia medesima una destinazione ed un'amministrazione più conformi agl'intendimenti filantropici del fondatore e più rispondenti alle mutate esigenze dei tempi; Ritenuto che l'asilo d'infanzia del comune di Acicatena, col reddito di annue lire 2,800 circa della fondazione Strano viene ad essere provvisto di mezzi sufficienti al normale suo esercizio; Veduta la deliberazione 28 luglio 1887 della deputazione provinciale di Catania; Visti gli articoli 23, 24 e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie; Visto il parere favorevole del consiglio di Stato in data 17 settembre 1887; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvata la inversione dei redditi dell'opera pia Strano a favore dell'asilo di infanzia del comune di Acicatena.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-10-02;2712#art-1

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