Art. 1
In vigore dal 1 nov 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda della commissione amministrativa dell'asilo infantile Ferrante Aporti in Ponte Valle Ceppi, frazione del comune di Perugia, con cui si chiede la erezione in ente morale dell'istituto stesso e l'approvazione del relativo statuto organico;
Visto il detto statuto organico;
Visto che l'asilo, possedendo un reddito annuo di lire 1700, può ritenersi provveduto dei mezzi necessari all'adempimento dei suoi fini;
Vista la legge 3 agosto 1862 ed il corrispondente regolamento sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile Ferrante Aporti di Ponte Valle Ceppi, frazione del comune di Perugia, è eretto in ente morale con autorizzazione ad entrare in possesso della dotazione che gli è stata raccolta dai suoi ammiratori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-09-25;2708#art-1