Art. 1
In vigore dal 8 nov 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduta la legge 7 luglio 1887, n. 4698 (Serie 3ª), con la quale vennero rettificati i confini giurisdizionali tra comuni di Ficulle e di Allerona.
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
I confini giurisdizionali determinati dall' della citata legge sono quelli risultanti dalla pianta topografica che sarà d'ordine Nostro munita di visto dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 20 settembre 1887.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-09-20;4990#art-1