Art. 1
In vigore dal 8 ott 1887
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione 11 aprile 1887, con cui il consiglio comunale di amen, nell'intento di ammettere gli azionisti del locale asilo infantile a partecipare al diritto di nomina degli amministratori del pio istituto, divisò di proporre una riforma dell'art. 7 dello statuto organico dell'asilo stesso, prescrivendo che la commissione amministratrice di esso debba comporsi di un presidente, di un vice presidente e di quattro membri; che il presidente e due membri siano a nomina del consiglio comunale; che il vice presidente e gli altri due membri debbano eleggersi dall'assemblea generale degli azionisti; e che siano infine da osservarsi norme speciali per la durata in carica e per la rinnovazione di essi;
Viste le deliberazioni 14 marzo e 15 luglio 1887 della deputazione provinciale di Cuneo;
Visto il parere favorevole del consiglio di Stato in data 27 maggio 1887;
Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle opere pie;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvata l'anzidetta riforma da introdursi nello statuto organico dell'asilo infantile del comune di Ormea, e conseguentemente all'articolo 7 di detto statuto viene sostituito il seguente:
«Articolo 7°. L'asilo è amministrato da una commissione locale e da una direzione. La commissione è composta di un presidente, di un vice presidente e di quattro membri. Il presidente e due membri sono nominati dal consiglio comunale nella tornata di autunno. Il vice presidente a gli altri due membri sono nominati dagli azionisti appositamente radunati nei mesi di agosto e settembre. Il presidente ed il vice presidente a durano in ufficio per quattro anni consecutivi a dall'atto di nomina; i quattro membri sono rinnovati per quarto ogni anno, colla precedenza nella prima nomina al consiglio comunale; durano in ufficio per anni quattro e sono rieleggibili: assumono l'ufficio appena eletti, e ad essi sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie. Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità. La nomina dei quattro membri è alternata fra consiglio comunale ed azionisti.»
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 31 agosto 1887.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei canti addì 14 settembre 1887.
Reg. 159. Atti del Governo a f. 101. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
Crispi.
Storico versioni
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