Art. 1

In vigore dal 9 ott 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduta la deliberazione in data 16 giugno 1886, con la quale il Comune di Cesena si obbliga di versare annuamente all'Erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica oltre al provvedere quant'altro sia a carico del Comune stesso per tale scuola a sensi della predetta legge 13 novembre 1859; Vista la deliberazione in data 21 giugno 1886 con la quale la Deputazione provinciale di Forlì approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Cesena, autorizza il conseguente vincolo nel Bilancio del Comune stesso. Veduta la legge 28 giugno 1887 n, 2629; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1887, è istituita nella città di Cesena una scuola tecnica governativa di terza classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Valsavaranche, addì 21 agosto 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-08-21;4941#art-1

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Art. 1 Che instituisce in Cesena una scuola tecnica governativa di terza classe. — Testo vigente | Portale Normativo