Art. 1
In vigore dal 9 ott 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduta la deliberazione in data 12 marzo 1887 con la quale il comune di Parma si obbliga di versare annualmente all'Erario governativo la metà della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica, oltre a provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso per tale scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Vista la deliberazione in data 20 aprile 1887, con la quale la Deputazione provinciale di Parma approvando la deliberazione del Consiglio comunale del Capoluogo autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Veduta la legge 28 giugno 1887, n. 4619;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nella città di Parma una Scuola Tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Valsavaranche, addì 21 agosto 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-08-21;4939#art-1