Art. 1

In vigore dal 11 ott 1887
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge del 13 novembre 1857, n. 3725; Veduta la legge in data 28 giugno 1887, n. 4619 che approva il bilancio di previsione del Ministero di Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1887-88; Veduto che al capitolo 43 del bilancio stesso sono stanziati i fondi per la istituzione in Roma di una ottava scuola tecnica governativa; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nella città di Roma una ottava scuola tecnica governativa di prima classe, nella forma prescritta dagli articoli 279 e 280 della legge 13 novembre 1859, n. 3725; La scuola avrà la denominazione: Ottava scuola tecnica di Roma. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Valsavaranche, addì 21 agosto 1887. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-08-21;4938#art-1

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