Art. 1
In vigore dal 23 ott 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 13 novembre 1859, n. 3725;
Veduta la deliberazione in data 30 marzo 1887, con la quale il Consiglio comunale di Acqui ratificando la deliberazione presa di urgenza dalla Giunta municipale nel giorno 19 di quel mese, si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica, oltre a provvedere a quanto altro sia a carico del Comune stesso per tale Scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Vista la deliberazione in data 24 marzo 1887 con la quale la Deputazione provinciale di Alessandria, approvando la deliberazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale di Acqui, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Vista la legge in data 28 giugno 1887, n. 4619;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nella città di Acqui una Scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Valsavaranche, addì 18 agosto 1887.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-08-18;4975#art-1