Art. 1

In vigore dal 24 set 1887
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduta la domanda fatta a mero del prefetto di Como dalla commissione fondatrice dell'asilo infantile di Blevio per ottenere l'erezione in corpo morale del pio istituto e l'approvazione del corrispondente statuto organico; Veduto detto statuto organico; Veduta la deliberazione 11 giugno 1885 della deputazione provinciale; Veduti gli altri atti corrispondenti e ritenuto che l'asilo raccoglie un reddito annuo di circa L. 700 e che la congregazione di carità con deliberazione 12 dicembre 1886 si è obbligata di far fronte ai disavanzi che eventualmente possono presentarsi nel bilancio di esso asilo; Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'asilo infantile di Blevio è eretto in corpo morale ed è approvato il suo statuto organico composto di diciassette articoli sostituendosi nell'art. 4, là dove dice - ai soccorsi delta congregazione, le parole - coi soccorsi della congregazione. Detto statuto sarà visto e sottoscritto dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Valsavaranche, addì 48 agosto 1887. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1887. Reg. 159. Atti del Governo a f. 34. Pellizzoli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Crispi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-08-18;2665#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo