Art. 1
In vigore dal 20 dic 1887
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato con Regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095;
Sentiti i Consigli delle provincie e dei comuni interessati;
Ritenuta la convenienza di dare nn principio di esecuzione alla detta legge, coll'approvare la classificazione di quei porti marittimi, riguardo ai quali fu esaurita ogni procedura, a tutela degli interessi dell'Amministrazione governativa, e di singoli enti chiamati a concorrere nella spesa dei porti medesimi;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio d'Industria e Commercio, del Consiglio Superiore di Marina e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvata la classificazione nella 1ª e 2ª categoria e nelle corrispondenti classi, dei cinquanta porti indicati nei cinque elenchi annessi al presente Decreto, visti d'ordine Nostro dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed è approvata la designazione dei rispettivi enti interessati e delle quote di concorso a loro attribuite, come risulta dagli elenchi medesimi.
Si fa riserva di approvare la classificazione di residuali porti tostochè ne sarà ultimata la istruttoria pendente, a termini di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 agosto 1887.
UMBERTO.
G. SARACCO.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-08-07;5053#art-1